Alla stregua di tutte le altre prestazioni previdenziali ed assistenziali, nel nostro ordinamento, anche per le prestazioni collegate all’invalidità civile, vige il principio della necessaria proposizione di una domanda amministrativa da parte dell’interessato, la cui mancanza preclude la possibilità di riconoscere in via amministrativa la prestazione e rende inammissibile l’eventuale domanda giudiziale.
Dunque attenzione ad impugnare i verbali di accertamento in giudizio sempre e comunque.
Nello specifico la necessità di proposizione della domanda di aggravamento per ottenere una prestazione diversa da quella in godimento.
La Suprema Corte con orientamento tralatizio ha già precisato al riguardo che, in materia di prestazioni previdenziali, la richiesta di riconoscimento dell'assegno di invalidità non preclude la possibilità di presentare, nella competente sede amministrativa, domanda per l'attribuzione della pensione di inabilità, dovendosi ritenere che il divieto, previsto dalla L. n. 222 del 1984, art. 11, di presentare una nuova domanda fino a che non sia concluso l'"iter" amministrativo di quella precedentemente avanzata ovvero, in caso di ricorso in sede giudiziaria, non sia intervenuta sentenza passata in giudicato, miri ad evitare la duplicazione delle istanze che abbiano ad oggetto "la stessa prestazione" e non anche il caso di domande per prestazioni distinte e diversamente disciplinate dalla legge, quali sono l'assegno di invalidità e la pensione di inabilità.
Ne consegue che, ove l'interessato abbia chiesto in via amministrativa unicamente l'assegno di invalidità, è improponibile la domanda formulata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per l'attribuzione della pensione di inabilità attesa, per tale prestazione, la mancanza della preventiva richiesta amministrativa ai sensi del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47. In tal senso si è già pronunciata la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 23618/21.
Chi intende percepire una prestazione assistenziale collegata all’invalidità civile deve necessariamente proporre una domanda amministrativa e l’eventuale prestazione, sussistendone i requisiti, decorrere esclusivamente dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa (art. 5 d.p.r. 21 settembre 1994 n. 689).
avv. Luca PERINI
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