Quando si porta l’auto in officina per una riparazione si stipula con il meccanico un contratto d’opera. Secondo la legge, il contratto d’opera sorge ogni volta che una persona si obbliga a compiere, in cambio di un corrispettivo, un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. avv. Luca PERINI
In estrema pratica, il contratto d’opera è quello che si stipula con un lavoratore autonomo, cioè con un soggetto che non è dipendente da altri ma che sceglie, in totale libertà, come organizzare il proprio lavoro.
Anche i liberi professionisti (avvocati, architetti, ingegneri, ecc.) concludono con i loro clienti un contratto d’opera. La differenza è che, mentre questi ultimi si impegnano ad eseguire una prestazione di tipo intellettuale, il meccanico offre, dietro compenso, una prestazione manuale, nella quale cioè prevale la propria attività materiale.
Il contratto d’opera si stipula senza bisogno di alcun accordo scritto. Nel caso del meccanico, sono sufficienti la consegna del proprio veicolo e la relativa accettazione dell’incarico affinché il contratto si possa dire perfezionato.
A seguito del contratto d’opera, il meccanico si impegna ad eseguire la prestazione pattuita: ad esempio, il cambio dell’olio, la riparazione del motore, ecc..
Dal proprio canto, il cliente è tenuto solamente a mettere a disposizione il veicolo per la riparazione ed a pagare il compenso pattuito per il lavoro svolto.
Nel caso in cui l’opera non sia prestata a regola d’arte e presenti vizi e difetti, se vuole agire per far valere i propri diritti, è necessario, denunciare le difformità e i vizi occulti al prestatore d’opera.
Qualora le difformità o i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione il committente può chiedere la risoluzione del contratto oltre al risarcimento di tutti i danni.
Si applica al caso di specie il codice del Consumo. Ex art. 128 cod. cons. le regole fissate per l’acquisto dei beni sono applicabili anche ai contratti d’opera.
Ex art. 133 cod. cons. è prevista la responsabilità del riparatore, e' responsabile nei confronti del consumatore di qualsiasi difetto di conformita' esistente al momento della consegna del bene eseguita ai sensi dell'articolo 61 e che si manifesta entro due anni da tale momento.
Di più. Ex 135 cod. cons. è prevista la presunzione di responsabilità del riparatore Salvo prova contraria, si presume che qualsiasi difetto di conformità che si manifesta entro un anno dal momento in cui il bene è stato consegnato esistesse già a tale data.
Tra i rimedi esperibili, ex art. 135bis e quater cod. cons. si fa presente che ordinariamente viene concesso al riparatore di rimediare ai propri errori, salvo che questi non siano gravi. Allora si accede direttamente alla riduzione del prezzo delle riparazioni o meglio alla risoluzione del contratto d’opera con il risarcimento dei danni.
Voce di danno primaria sono i danni riportati per l’esecuzione dell’opera di restauro non a regola d’arte. Per danno emergente si intende infatti la perdita economica che la vittima dello stesso subisce per colpa della mancata, inesatta o ritardata prestazione da parte del debitore. Rappresenta un danno attuale e immediato che si realizza con la diminuzione patrimoniale provocata da un illecito o da un inadempimento - Cass. civ. 4718/2016.
Il lucro cessante si identifica nel mancato guadagno patrimoniale provocato dall'inadempimento o dall'illecito che si sarebbe dovuto conseguire in caso l'obbligazione fosse stata regolarmente adempiuta. A differenza del danno emergente, il lucro cessante attiene ad una ricchezza non ancora inglobata nel patrimonio del danneggiato, ma che si sarebbe ragionevolmente prodotta. Il lucro cessante si riscontra in situazioni come l'impossibilità di utilizzare un bene, nella mancata realizzazione di rapporti contrattuali, nei cd. "danni futuri".
31 ottobre 2025
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