Se la designazione a favore degli eredi vale ad individuare il beneficiario nella persona di chi al momento della morte del contraente riveste la qualità di chiamato all'eredità , al fine della determinazione concreta dell'avente diritto non hanno alcuna rilevanza le norme codicistiche in materia successoria e, in particolare, le norme sulla rinuncia e l'accettazione dell'eredità (il terzo ha diritto all'indennità a prescindere dall'accettazione dell'eredità e, del resto, tale accettazione non gli attribuisce la qualità di beneficiario come pure la rinuncia all'indennità non importa rinuncia all'eredità ) nonché quelle sulla formazione delle quote ereditarie, sicché, in presenza di una pluralità di beneficiari, dovrà farsi luogo alla ripartizione della somma assicurata per quote eguali e non secondo i criteri ereditari. Cosi la Cassazione SSUU 11421/2021. L'art. 1920, 2° co., ispirandosi al principio del favor tertii, riconosce esplicitamente l'efficacia della designazione generica; pertanto, non occorre che il terzo sia immediatamente identificabile al momento della designazione, essendo sufficiente che possa essere individuato per relationem in base alle indicazioni contrattuali, quando, verificatosi l'evento assicurato, il suo diritto divenga attuale. Taluno ((parte dottrinaria) equipara a mancanza di designazione l'ipotesi in cui essa sia a tal punto generica ed impersonale ("per sé ed eredi", "per dopo la propria morte") da far indurre con certezza che il contraente abbia inteso riservare il capitale assicurato a sé ed ai propri eredi, facendolo ricadere nell'asse ereditario. È valida designazione beneficiaria quella "agli eredi", "agli eredi legittimi", "agli eredi testamentari": in tal caso il diritto alla somma assicurata spetta a chi, alla morte dell'assicurato, sia chiamato alla successione legittima o testamentaria (in mancanza di specificazione dovranno intendersi per eredi quelli testamentari, anche se il testamento sia successivo al contratto, e, in assenza di testamento, quelli legittimi). L'acquisto opera autonomamente ed è svincolato dalle norme successorie [pertanto non è soggetto neppure ad imposta sulle successioni ], in quanto il riferimento alla qualità di erede vale solo al fine di individuare la persona del beneficiario. Ne consegue che l'erede può rinunciare all'eredità ed esigere il beneficio o, viceversa, esigere il beneficio pur rinunciando all'eredità e, in caso di più eredi, l'indennità andrà ripartita tra loro in parti uguali e non in proporzione alle rispettive quote ereditarie. L'espressione eredi serve unicamente a determinare gli aventi diritto all'indennità assicurativa e non può assolutamente essere intesa come un rinvio alla disciplina codicistica in materia successoria. Una diversa interpretazione contraddirebbe il disposto dell'art. 1920, 3° co., in base al quale il diritto alla prestazione dell'assicuratore - che trova la propria fonte nel contratto e gode, pertanto, di tutela di natura contrattuale - sorge direttamente in capo al beneficiario, con carattere di autonomia rispetto al patrimonio dello stipulante. Avv. Luca PERINI 20 febbraio 2024
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