Fringe benefit auto ad uso promiscuo. Si va in peggiorando

Affrontiamo un caso oramai molto comune nel panorama del lavoro alle dipendenze: i fringe benefit. Cosa sono, cosa prevedono e come possono essere gestiti, sopratutto nel caso di policy in peius?

I fringe benefit, sono molteplici, i casi più classici sono l’auto concessa a uso promiscuo, l’ indennità di pasto, il telefono cellulare, il pc, l’utilizzo di un’abitazione o la concessione di azioni (c.d. stock option), la concessione di prestiti.

Si tratta di retribuzione vera e propria, e pertanto i fringe benefit sono normalmente soggetti a contribuzione previdenziale e fiscale. 

La concessione dell’auto può essere definita in sede di assunzione o in corso di rapporto di lavoro: è sicuramente il caso più tipico. Ai sensi dell’articolo 51, comma 4, lettera a), D.P.R. 917/1986, l’attribuzione di un veicolo a uso promiscuo determina un fringe benefit pari al 30% dell’importo, corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 Km, determinabile sulla base del costo chilometrico stabilito dalle tabelle Aci e ss. Le tabelle Aci sono distinte a seconda della modalità di alimentazione (benzina, gasolio, elettrica, ibrida, etc.), se in produzione o fuori produzione, e all’interno di ogni tabella si trova la distinzione della marca e del modello dell’auto con le relative caratteristiche (ad esempio, cavalli vapore, cilindrata, numero di porte, etc.).

I fringe benefit restano oggetto della politica aziendale e difficilmente, salvo taluni casi eccezionali giustificabili, posso essere derogati dal singolo. Non si esclude tuttavia un dialogo l' ufficio HR, solitamente delegato alla loro gestione.

Cosa succede qualora questi vengano modificati col passare del tempo, ed a condizioni peggiorative?

La questione è tutt'altro che di rilevanza secondaria.

D’altronde, in quanto retribuzione, anche  per mezzo di auto ad uso promiscuo, la giurisprudenza ormai consolidata ha decretato “il diritto dei lavoratori a mantenere il livello retributivo conseguito attraverso il beneficio dell'uso dell'auto; in assenza di criteri certi, la determinazione del controvalore in denaro dell'utilizzo dell'auto si determina in conformità con la previsione dell'art. 51 TUIR”.

La soluzione è dunque quella dunque volta ad evitare che vi sia una diminuzione del compenso del dipendente, derivante da policy fringe benefit in peius.

Da qui, si dovrebbe calcolare l’utile in busta paga della vecchia policy e quella attuale, per avere il netto del peggioramento delle condizioni (quindi da richiedere la compensazione in moneta). 

Operazione per nulla semplice, ma tuttavia preferibile.

Si escludono infatti altre soluzioni, a meno di casi particolari, volte per esempio a monetizzare il fringe benefit oppure a chiedere modifiche della policy.

18 maggio 2024

Avv. Luca Perini

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