Parliamo di locazione ad uso abitativo e di disdetta da parte della proprietà. La disdetta anticipata dal contratto rientra tra quelle espressamente indicate nell’articolo 3, comma 1, della Legge n. 431/1998 (lettere da A - G). Più precisamente si esamina al punto A, che tra le motivazioni prevede, qualora “il locatore intende destinare l’immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio ovvero del coniuge, dei figli o dei parenti entro il secondo grado”. L’orientamento tralatizio della Corte di Cassazione (sentenze ex multis nn. 9851/2022 e 997/2010 e 12127/2010) lascia chiaramente intendere che il diniego di rinnovo alla prima scadenza ai sensi dell’art. 3 legge citata deve essere seria, “cioè realizzabile giuridicamente e tecnicamente”. D’altro canto, ex lege cit., nel caso in cui il locatore al termine del rapporto non adibisca l’immobile, nel termine di dodici mesi dalla data in cui ha riacquistato la disponibilità, agli usi per i quali ha esercitato facoltà di disdetta, il conduttore ha diritto alripristino del rapporto di locazione alle medesime condizioni di cui al contratto disdettato o, in alternativa, al risarcimento del danno di cui sopra. Si ritiene all'uopo che sia il locatore, persona fisica, idoneo a comunicare il diniego (art. 3, lett. a) quando intenda destinare l'immobile all'uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio ovvero in favore delle categorie dei soggetti già sopra indicati per i limiti soggettivi. Ciò si esclude invece nel caso di persona giuridica, cui si applica il punto B. Il locatore, persona giuridica, ovvero società o ente pubblico con finalità pubbliche e sociali mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali o di culto potrà comunicare il diniego qualora intenda destinare l'immobile all'esercizio delle attività dirette a perseguire le predette finalità, a condizione che al conduttore venga offerta la piena disponibilità di un altro immobile abitativo (art. 3, lett. b). avv. Luca Perini 14 marzo 2024
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