La recente sentenza del 29 dicembre 2025 n. 34517 conferma lo sbinamento tra danno biologico temporaneo e danno catastrofale, a costituire in uno la voce di danno terminale, ufficializzato dall’Osservatorio meneghino nelle proprie tabelle a partire dal 2016 (nota la partecipazione attiva dell’avv. Luca PERINI alla loro redazione). E’ l’unica posta di danno di cui sono titolari gli eredi del de cuius, venendo meno il danno tanatologico (cd. da morte) definitivamente dalle SSUU del 2018. Sancisce la citata sentenza, in tema di danno non patrimoniale risarcibile in caso di morte causata da un illecito, è ben nota la distinzione tra il danno morale terminale e quello biologico terminale il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subìto dalla vittima in ragione della sofferenza provata nell'avvertire consapevolmente l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando soltanto l'intensità della sofferenza medesima; mentre il secondo, quale pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste, per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla percezione cosciente della gravissima lesione dell'integrità personale della vittima nella fase terminale della stessa, ma richiede, ai fini della risarcibilità, che tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo. Avv. Luca PERINI
Hai bisogno di una consulenza?
(+39) 02.9095143 / (+39) 389.7898342
avv.luca.perini@gmail.com
Si riceve su appuntamento