L’Osservatorio per la giustizia civile meneghino da sempre è si è dimostrato ambiente intraprendente e dinamico, mosso da passione, in grado di rendere un prodotto giuridico,le Tabelle Milanesi, che, in linea con le storiche pulsazioni del legislatore, e gli orientamenti della Suprema Corte, hanno contribuito negli anni a determinare la liquidazione del danno alla persona (dalle macrolesioni alle poste sofferenziali) in veste di qualcosa di più di una funzione paranormativa. L’ambiente ha saputo far fronte anche alle più decise entrate in scena degli Ermellini, a partire da quella calda giornata di San Martino del 2008, dove componente biologica e morale si fusero a dare il danno non patrimoniale alla persona. Ci ricordiamo bene. Di lì a poco nacque la famosa terza colonna della Tabella di Milano, ad indicare il valore del punto percentuale, e permettere l’altrettanto precisa liquidazione degli importi, da sempre incrocio di due fondamentali coordinate: la crescita del valore del punto in modo più che proporzionale con l’aumentare della percentuale della macrolesione, ed il coefficiente demoltiplicatore con l’aumentare dell’età. Su tali importi la possibilità di personalizzare, determinata dalla singolarità del caso, aumentando l’importo tabellare entro un range di importi espressi in percentuali. E’ il danno dal non poter più fare, e così va valutato. Con boato la sentenza Amatucci (Cassazione civile, sentenza n. 12408/11) venne a sancirne senza se e senza ma l’efficacia di tale tabella a livello nazionale, al pari della tabella del legislatore sulle microlesioni di cui al 139 cod. ass.. Certezza della liquidazione e malleabilità del sistema di personalizzazione lavorano assieme. Siamo andati avanti così, per circa un decennio. Poi, dopo anni di silenzio, come fulmini a ciel sereno i nuovi interventi della Cassazione:l’ordinanza decalogo (la n. 7513/18) su tutte, a reclamare la doppia dimensione del danno non patrimoniale, in una sorta di ritorno al passato ante San martino 2008, perché la componente morale / sofferenziale vuole la sua autonomia. E’ a monte il legislatore ad ispirare gli Ermellini, con l’entrata in vigore del “nuovo” art. 138 cod. ass., introdotto dalla Legge Concorrenza, il quale prevede(rebbe) espressamente l’ontologica natura autonoma della componente morale di danno: “e) al fine di considerare la componente del danno morale da lesione all’integrità fisica, la quotacorrispondente al danno biologico stabilita in applicazione dei criteri di cui alle lettere da a) a d) è incrementata in via percentuale e progressiva per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione complessiva della liquidazione;”. E così sino ad arrivare alla sentenza n. 25164 del novembre 2020, una vera e propria guida concreta alla liquidazione del danno alla persona limpidamente raccontata dalla Suprema Corte, che a sua volta ha offerto un assist importante alle Tabelle milanesi: “determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono (non correttamente, per quanto si dirà nel successivo punto 3) all'indicazione di un valore monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno);”. Un passaggio ben sfruttato dall’Osservatorio milanese, che pochi mesi dopo ha dato vita alle nuove Tabelle del danno alla persona 2021: nasce così una nuova veste grafica della colonna, che quantifica sia il danno non patrimoniale nel suo complesso con importo unico, sia sbinandolo, e quindi offrendoci singolarmente gli importi prima del danno biologico (chiamato danno biologico dinamico-relazionale) e quindi del danno morale/sofferenziale (chiamato sofferenza soggettiva interiore) - la cui sommatoria ci riconduce al danno non patrimoniale. In realtà, come pocanzi accennato, l’operazione può essere considerata un vero e proprio ritorno al passato. Nel suo sistema evolutivo, dottrinale e giurisprudenziale, la fattispecie del danno alla persona ha spesso sofferto di déjà vu. Il biologico rappresenta la lesione fisica alla persona in sé considerata, valutata tramite i barème medico legali, e declinata nella dimensione dinamico – relazionale, quale danno da non poter più fare. La voce morale, rappresentata dalla sofferenza interiore, trovava post sentenze di San Martino 2008 nella concezione omnicomprensiva del danno una stabile collocazione presuntiva: Attualmente invece, a superare tale concezione, con l’Ordinanza decalogo (cit.) il (ritorno) alla doppia dimensione del danno non patrimoniale. Il danno non patrimoniale va inteso sotto un duplice profilo: - quale danno relazionale - proiezione esterna dell’essere; - quale danno morale – interiorizzazione intimistica della sofferenza. La componente dinamico relazionale, ontologicamente legata al danno biologico, in quanto tale incide sulle funzionalità del danneggiato. E’ il danno da non poter più fare (che manca, per esempio, nel caso del distacco della retina di un non vedente). La componente sofferenziale, ovvero morale, concerne sia ciò che deriva normalmente dalla lesione, sia la sofferenza interiore di natura autonoma, non avente base organica, che si può esprimere nel dolore dell'animo, nella vergogna, nella disistima di sé, nella paura, ecc..). La componente sofferenziale non può considerarsi in re ipsa e deve dunque essere adeguatamente provata. La sentenza n. 25164/20 ha chiaramente sancito che in mancanza di prova della sofferenza interiore, si liquida il danno alla persona nella sola componente biologica, dinamico-relazionale: 1) accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale; 2)in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono (non correttamente, per quanto si dirà nel successivo punto 3) all'indicazione di un valore monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno); 3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno (accertamento da condurre caso per caso, secondo quanto si dirà nel corso dell'esame del quarto motivo di ricorso), considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale”. Esempio:macrolesione al 30% di Tizio = spetterà a questi il risarcimento pari all’importo tabellare del danno biologico, euro 102.101, oltre, se provato, la sofferenza patita, quantificata in euro 46.966, per un totale di euro 149.067. In questa direzione la Tabella di Milano, con il già presentato sbinamento dei valori: Da precisare che la seconda colonna dedicata alla componente sofferenziale è calcolata quale percentuale (unica, non arange) del danno biologico dinamico-relazionale. Tale percentuale aumenta proporzionalmente con l’aumentare della macrolesione (dal 10% al 34%IP aumenta dal 26% sino al 50%). Poi dal 34%IP fissa al 50%. La componente sofferenziale morale è quindi rappresentata da: Tale componente morale soggettiva, si è detto, non può considerarsi in re ipsa, ma deve essere adeguatamente provata. In tale direzione non si sono fatte attendere al riguardo le prime sentenze di merito, che hanno liquidato il solo danno biologico, in assenza della prova del morale / sofferenziale. Ex multis, la sentenza del Tribunale di Trani n. 1707/2021, che ha liquidato una macrolesione al 45%, a seguito di sinistro stradale, quale mera componente biologica: Di seguito le motivazioni: Ciò senza finalità di estremizzare il concetto, essendo altrettanto vero che con l’aumentare della macrolesione, nello specifico verso i valori massimi, la componente morale / sofferenziale si va sempre più a presumere. Sempre la sentenza n. 25164/20 ha anche sancito che, in linea con il precetto di cui al comma 3 dell’art. 138 cod. ass., qualora ricorrano i presupposti per la personalizzazione del danno, ciò intervenga solo sulla componente biologica, e non su quella morale / sofferenziale: “4)in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3, dalla componente morale del danno automaticamente (ma erroneamente) inserita in tabella, giusta il disposto normativo di cui al già ricordato art. 138, punto 3, del novellato codice delle assicurazioni.”. Chiaro il richiamo normativo del comma 3 del citato art. 138 cod. ass. che recita: “3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l’ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale di cui al comma 2, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30 per cento.”. Ora, proprio su tale punto legislatore e giurisprudenza di legittimità da un lato e dall’altro tabelle milanesi hanno preso strade differenti: per i primi andrebbe personalizzata solo la componente biologico dinamico-relazionale, mentre l’impostazione attuale delle tabelle milanesi, rimasta invariata nel tempo, prevede l’applicabilità della personalizzazione su entrambe le componenti e dunque anche su quella sofferenziale – morale unitamente alla biologica dinamico – relazionale. Così vuole l’ultima colonna a destra della tabella. Sul punto vale la pena spendere alcuni approfondimenti. A monte, viene scontato domandarsi perché la componente sofferenziale non possa essere oggetto di personalizzazione. Se è vero come è vero che un soggetto particolarmente resiliente è portato a minore sofferenza interiore, allo stesso modo un soggetto particolarmente sensibile è sottoposto con ben più facilità a strazianti stati d’animo. A rilevare potrebbe non essere solo la componente soggettiva, bensì anche la singolarità del caso concreto: si pensi, a parità di macrolesioni, alla sofferenza patita dal soggetto leso che è stato ricoverato più volte in ospedale, rispetto al caso in cui vi sia stato un “solo” ricovero riabilitativo. Forse le intenzioni del legislatore andrebbero meglio interpretate, soprattutto laddove gli intrecci normativi non appaiono poi così chiari. Infatti con la – temporanea - proposta di tabella unica nazionale (TUN) proprio il legislatore ha espressamente previsto l’applicazione di un importo variabile della componente di danno morale, tramite un trittico di valori da minimo, a medio, sino al valore massimo. Si tratta tuttavia di una sola proposta di tabella. La tabella milanese si è detto invece che prevede l’applicabilità della personalizzazione su entrambe le componenti e dunque unitamente sia su quella biologica dinamico – relazionale che su quella sofferenziale interiore. Anche questo sistema merita alcuni approfondimenti. Diviene difficile pensare che la personalizzazione debba riguardareex se entrambe le componenti di danno, e questo potrebbe essere il nuovo attuale limite della tabella milanese. Certo, il famoso caso della perdita di un dito per un pianista farebbe pensare ex se che alla personalizzazione della componente biologica debba seguire anche quella della componente sofferenziale: il non poter più suonare, per un musicista, comporta certamente una sofferenza maggiore rispetto al caso di un non musicista. Tuttavia il musicista particolarmente resiliente potrebbe a sua volta avere stati d’animo sofferenziali “nella norma”, soprattutto quanto dovessero manifestarsi altre vie d’uscita. Il caso in concreto a monte può dunque minare tale sistema e pertanto si dovrebbe poter ipotizzare uno sbinamento nella tabella milanese anche delle componenti da personalizzare: il biologico, oltre la possibilità, qualora sia provata, di personalizzare anche il morale. La questione, per nulla di importanza secondaria, pare ancora un cantiere aperto. La tabella milanese prevede la seconda colonna dedicata alla componente sofferenziale interiore, calcolata quale percentuale (unica, non a range) del danno biologico dinamico-relazionale. Dunque non vi sono vie di mezzo. O almeno questo è quello che emerge dalla Tabella. Perché in “I 10 punti del danno biologico: commento a Cass. n. 25164 su danno morale, personalizzazione e tabella milanese” di Damiano Spera, si evince al punto n. 6 in commento alla Tabella che in verità l’importo di cui alla seconda colonna relativa alla sofferenza può essere sia diminuito che confermato che aumentato nei limiti della personalizzazione. Potrebbe essere necessario l’intervento sul punto dell’Osservatorio milanese, probabilmente mediante l’adozione di un’ulteriore veste grafica della seconda colonna che preveda range liquidativi, e importi certi… O forse no. La questione sembra rimarrà in sospeso, in quanto sempre più insistenti sono i segnali del legislatore, che pare ora a distanza di circa 20 anni voglia una volta per tutte adottare la TUN sulle macrolesioni, sulla scorta della provvisoria TUN del 2021. Il Consiglio dei Ministri ha approvato lo scorso 16 gennaio lo schema di DPR che regola la TUN - tabella unica nazionale - per la liquidazione delle lesioni di non lieve entità. Lo schema dI DPR deve ora passare al vaglio del Consiglio di Stato. La Tabella in linea con la previsione normativa di cui all'art. 138 cod. ass. prevede due coordinate. la prima con valori crescenti con l'aumentare della macrolesione, la seconda con un demoltiplicatole in aumento con l'avanzare dell'età del danneggiato. Il danno morale - sofferenziale - comunque da provare - è calcolato separatamente e sulla base di un range di valori espressi in min, medio, e max. Possibilità di personalizzazione del danno, come da previsione legislativa ex art. 138 cod. ass.. I valori tabellari mediamente si mantengono tra i valori più bassi di Milano e quelli più alti di Roma. Il punto tabellare al 10% è in linea crescente più che proporzionale con i valori delle microlesioni dall'1% al 9% di cui all'art. 139 cod. ass. (l'1% vale 939,78, la macro al 10% 2.441,74). Nel silenzio tabellare, il valore della temporanea è ripreso dall'art. 139 cod. ass.(euro 54,80 pro die) e maggiorato del valore morale dal 30% al 60%. La TUN verrà applicata ai sinistri successivi alla sua entrata in vigore, nel comparto rc autoescludeste della malpractice medica. Probabile prossimo nulla osta della Corte di Cassazione ad estendere la TUN ad altre fattispecie di illecito extracontrattuale che comporti lesioni alla persona. Resta infine salva l'applicabilità delle Tabelle di Milano e Roma sul danno da perdita / compromissione del rapporto parentale, sul danno terminale e da premorienza. avv. Luca PERINI 3 febbraio 2024
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