Esaminiamo in pillole il danno da vacanza rovinata. La prova di tale tipologia di danno è fornita dal turista-consumatore mediante dimostrazione dell'inadempimento del contratto di pacchetto turistico, rientrando in presunzione gli stati sofferenziali del soggetto leso, desumibili dalla mancata realizzazione della finalità turistica (ex multis, Cassazione civile, sentenza n. 7256/21). La quantificazione di tale danno, in tal caso, può rinviare ad un giudizio equitativo, a meno che lo stato di sofferenza del soggetto leso non vada a sfociare in lesione biologica di danno alla persona. Il tour operator è quindi responsabile anche per tutti i danni causati dai fornitori da lui scelti, salvo rivalsa (hotel, compagnie aeree, guide, ecc.). La responsabilità dell’intermediario è riconducibile all’adempimento del mandato ricevuto dal turista-consumatore. Per finire, a graduare la responsabilità , Il tour operator - e per tramite il venditore - in qualità di organizzatore ha l’obbligo di prestare assistenza al viaggiatore. Nel caso in cui infatti il viaggiatore si trovi in condizioni tali da dover richiedere l’assistenza, l’organizzatore fornisce informazioni adeguate in relazione ai suoi bisogni. Ciò può riguardare i servizi sanitari,le autorità locali o l’assistenza consolare. L’organizzatore deve aiutare il viaggiatore a continuare la sua vacanza o trovare servizi turistici alternativi. 2 luglio 2024. avv. Luca PERINI
Tale tipologia di danno prevede la restituzione dell’importo speso per la vacanza, oltre la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale.
Quanto alla componente di danno non patrimoniale, di matrice morale – sofferenziale, tale è intesa come disagio psico-fisico, turbamenti, conseguenti alla mancata realizzazione, in tutto o in parte, della vacanza programmata. Aggravante, ex lege, è altresì l’irripetibilità dell’occasione perduta.
Si parla di pacchetti turistici.
Il legislatore ha conferito particolare tutela alla figura del turista-consumatore, considerato che sul de quo è stato adottata una normativa speciale, il codice del turismo.
Venendo nello specifico alle responsabilità , tali si identificano sostanzialmente a carico di due soggetti, il primo l’organizzatore che ha predisposto il pacchetto di viaggio, ovvero il tour operator, ed il secondo l’agenzia di viaggi, che svolge il ruolo dell’intermediario nella vendita.
Le responsabilità si verificano in caso di inadempimento o inesatto adempimento, quindi la difformità degli standard qualitativi dei servizi promessi e pubblicizzati, e sia l’organizzatore che il venditore possono essere entrambi tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità .
In linea generale, laddove uno dei servizi che contrattualmente il tour operator si era impegnato a prestare manca in tutto o in parte o se viene eseguito con modalità diverse rispetto a quanto previsto nell’offerta e/o nel contratto, l’organizzatore è tenuto a risponderne.
Le prestazioni oggetto del contratto devono essere conformi alla proposta contrattuale visionata dal consumatore, l’opuscolo informativo previsto ex lege (da Direttiva UE 2015/2032) ed in base alla quale ha effettuato la scelta. In esso sono indicate la sistemazione presso hotel con determinate caratteristiche, il volo aereo, o il trasporto, con una determinata compagnia, ed a carico di chi, optional come il veicolo a disposizione, la guida turistica, trattamenti benessere, ecc..
Sul punto la Suprema Corte ha rilevato che la responsabilità dell’intermediario di viaggio può essere dimostrata provando che questi era a conoscenza, o avrebbe potuto acquisire conoscenza, facendo uso della diligenza tipica dell’attività esercitata, dell’inaffidabilità del tour operator o della non rispondenza alla realtà delle prestazioni promesse tramite gli opuscoli e il materiale pubblicitario (ex multis, Cassazione civile, sentenza n. 696/2010, n. 21388/2009; n. 16868/2002).
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