Veniamo in pillole al al danno derivante da prodotto alimentare difettoso. 30 maggio 2024 avv. Luca PERINI
L’attenzione è focalizzata sull’obbligo risarcitorio che scaturisce da un danno provocato a causa del consumo di un prodotto (in particolare, di un alimento).
La tutela offerta dalla normale responsabilità aquiliana è stata ritenuta insoddisfacente, soprattutto ove il danneggiato assuma la veste di parte debole di un rapporto consumatore-produttore, ove la parità degli strumenti di tutela, in caso di contenzioso, è largamente squilibrato ab initio.
Il mutato contesto di fatto cui si è fatto cenno in precedenza è alla base di quell'istanza di modificazione del sistema giuridico che ha imposto di sottrarre il rapporto tra produttore e utilizzatore danneggiato alle regole comuni che governano la responsabilità civile, per disciplinarlo secondo regole speciali che tengano conto delle peculiarità che caratterizzano questo rapporto.
Così, nell'Unione Europea la responsabilità del produttore è stata regolata secondo modalità che hanno condotto all'abbandono della responsabilità per colpa in favore di sistemi di responsabilità oggettiva.
In ambito comunitario, si è dunque arrivati all’approvazione della Direttiva n. 85/374 che sancisce la regola secondo cui la responsabilità del produttore si fonda sulla dimostrazione dell'esistenza di un nesso causale tra danno subito e l'utilizzo del prodotto. In una simile prospettiva, al danneggiato è sufficiente provare il difetto, il danno e l'esistenza del rapporto causale fra di essi, mentre grava sul produttore l'onere di provare i fatti che possono eventualmente escludere la sua responsabilità .
La specifica e dettagliata tutela del consumatore danneggiato da prodotti difettosi è stata originariamente introdotta dalla direttiva n. 374/1985/CEE, attuata in Italia con il D.P.R. n. 224/1988, poi confluito nel D.Lgs. n. 206/2005 e successive modifiche, altrimenti noto come il Codice del Consumo.
Attualmente la disciplina inerente alla responsabilità per danno da prodotti difettosi è contenuta agli artt. 114-127 del Titolo II, Parte IV del Codice del Consumo, quadro normativo distinto da quello riferibile alla garanzia per vizi della cosa venduta, come regolata dagli artt. 1490 e ss. del Codice Civile.
Ora con l'art. 114 Cod. Cons. il produttore risponde del danno cagionato dai difetti del suo prodotto e il passo successivo di un'attenta e graduale interpretazione giurisprudenziale (che è stato possibile compiere solo dopo l'emanazione della direttiva CEE n. 85/374) risolve, come vedremo, il tema della natura della relativa responsabilità , qualificandola da assolutamente oggettiva (quindi non fondata sulla colpa ma sulla riconducibilità causale del danno alla presenza di un difetto nel prodotto) a presunta.
Per attribuire al produttore la responsabilità per i danni provocati da propri prodotti difettosi, il danneggiato deve provare il difetto, il danno e la connessione causale che ricollega il primo al secondo, inteso come suo effetto e conseguenza (art. 120, comma 1, Cod. Cons.). Dal canto suo il produttore deve dimostrare fatti e circostanze idonei a escludere la sua responsabilità .
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