Come si calcola il danno differenziale?

La liquidazione del danno biologico c.d. differenziale rileva qualora l'evento risulti riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale.
Va effettuata, in base ai criteri della causalità giuridica, ex art. 1223 c.c., sottraendo dalla percentuale complessiva del danno, interamente ascritta all'agente sul piano della causalità materiale, la percentuale di danno non imputabile all’illecito subito, es. da errore medico o sinistro, poiché, stante la progressione geometrica e non aritmetica del punto tabellare di invalidità, il risultato di tale operazione risulterà inevitabilmente superiore a quello relativo allo stesso valore percentuale, ove calcolato a partire dal punto 0, come accadrebbe in caso di frazionamento della causalità materiale.
La liquidazione del danno biologico c.d. differenziale, rilevante ove l'evento sia riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, va effettuata, in base ai criteri della causalità giuridica, ex art. 1223 c.c., convertendo la percentuale di invalidità ascritta all'agente sul piano della causalità materiale e quella non imputabile all'errore medico in somme di denaro, per poi procedere a sottrarre dal valore monetario dell'invalidità complessivamente accertata quello corrispondente al grado di invalidità preesistente, fermo restando l'esercizio del potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa secondo la c.d. equità giudiziale correttiva od integrativa, ove lo impongano le circostanze del caso concreto - fattispecie in cui la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che aveva erroneamente proceduto alla liquidazione del danno biologico differenziale, operando il calcolo monetario in base al valore percentuale del punto 35 e, dunque, muovendo dal punto 0). conforme Sez. 3, Ordinanza n. 20894 del 26/07/2024.
La recente sentenza dell’1 dicembre 2025 conferma l’orientamento, entrando nello specifico:
pertanto, la liquidazione del risarcimento in caso di danno "differenziale" non può mai effettuarsi sulla base di una "implicita" considerazione ai fini dell'indicazione della percentuale di invalidità della vittima, ma richiede necessariamente, sempre e comunque:
a) l'individuazione della percentuale di invalidità complessivamente residuata al danneggiato;
b) l'individuazione della percentuale di invalidità che, ipoteticamente, avrebbe presentato il danneggiato anche nel caso in cui non vi fosse stata la condotta colposa del danneggiante;
c) la determinazione degli importi di liquidazione del danno, in termini monetari, corrispondenti a tali due fattori;
d) la sottrazione, dall'importo della liquidazione del danno corrispondente all'invalidità complessivamente residuata al danneggiato, dell'importo della liquidazione del danno corrispondente all'invalidità che, ipoteticamente, avrebbe subito il danneggiato anche qualora non vi fosse stata la condotta colposa del danneggiante.
Avv. Luca Perini


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