Arbitro assicurativo in rcauto, prime decisioni pubblicate

Il Collegio dell'Arbitro è composto da due membri scelti IVASS, uno dalle assicurazioni e uno dai consumatori ed il Presidente

La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio verte sulla pretesa del ricorrente di rivolgere la propria istanza risarcitoria, riconducibile al quadro di operatività della  assicurazione R.C. Auto, nei riguardi dell’impresa del danneggiante, anziché della propria, pur in presenza dei presupposti del meccanismo di risarcimento diretto ex art 149 CAP.

Il caso è semplice, seppur oggetto di infinite battaglie tra comparto assicurativo e dei danneggiati consumatori. Nel 2009 è intervenuta anche la Corte Costituzionale a gestire la tenuta del precetto dell'art. 149 cod. ass., che pare stesse diventando a tutti gli effetti sia in fase stragiudiziale che giudiziale obbligatorio quando applicabile.

L'Arbitro dal canto suo nel caso di specie, e quale una delle prime sue decisioni, si muove con semplicità nei meandri della rcauto ed applica normativa e orientamento giurisprudenziale tralatizio o di riferimento.

Pare in funzione di fare il punto della situazione: compito comunque che solo sulla carta risulta semplice.

Volgendo al merito del ricorso, esso verte, come anticipato, sulla pretesa del ricorrente di rivolgere richiesta di riparazione del danno, rientrante nello spettro della R.C. Auto, direttamente all’impresa del soggetto danneggiante, anziché alla propria, quantunque in
presenza dei presupposti di risarcimento diretto ex art. 149 CAP; ciò, precisamente, in ragione delle condizioni a suo giudizio sfavorevoli (riparazione diretta presso officine convenzionate), previste dalla polizza stipulata con la propria impresa.

Ai fini della più opportuna disamina della controversia, appare innanzitutto opportuno delineare in termini più compiuti il telaio normativo e regolamentare di riferimento, che rinviene i propri punti cardinali negli artt. 149 e 150 del CAP e nel D.P.R., 18 luglio 2006, n. 254, completandosi poi con la CARD, adottata ai sensi dell’art. 13 del citato D.P.R. Il CAP, dopo aver posto la regola generale per la quale “Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell’impresa del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l’assicurazione” (art. 144, comma 1  CAP), stabilisce che “in caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o lesioni di lieve entità al conducente non responsabile, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento alla propria impresa di assicurazione” (art. 149, comma 1, CAP).

Orbene, il rapporto tra le procedure di risarcimento ordinario e diretto è stato per vero oggetto di una pronuncia interpretativa di rigetto della Corte Costituzionale, la quale ha affermato che “Il nuovo sistema di risarcimento diretto non consente di ritenere escluse le azioni già previste dall’ordinamento in favore del danneggiato (…)” (cfr. Corte Cost., 1  giugno 2009, n. 180). Più in dettaglio, il Giudice delle leggi ha tracciato la via di una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 149 CAP, rilevando come, accanto all’azione diretta contro la compagnia assicuratrice del veicolo, resterebbe impregiudicata l’opzione della tutela tradizionale nei confronti del responsabile civile e della sua impresa, dal momento che il CAP si è limitato “a rafforzare la posizione dell’assicurato rimasto danneggiato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della propria compagnia assicuratrice, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i suoi diritti secondo i principi della responsabilità civile dell’autore del fatto dannoso” (così già Corte Cost., 15 dicembre 2008, n. 441). Il sistema fondato sugli artt. 144, 148 e 149 CAP è stato, in altri termini, ricostruito all’insegna della alternatività delle azioni (giudiziali), esperibili contro diversi soggetti, riconoscendosi cioè al danneggiato la facoltà di scegliere contro chi far valere la propria pretesa risarcitoria nell’ambito dell’azione promossa dinanzi al giudice ordinario: contro la propria compagnia assicuratrice, ovvero contro quella del danneggiante e/o contro il danneggiante medesimo.

Di qui dunque - ferma restando la necessaria lettura costituzionalmente orientata di cui si è detto, in ordine alla prospettiva di tutela giurisdizionale del diritto al risarcimento danni da R.C. Auto - la necessità di intendere invece come cogente il comma 1 dell’art. 149 CAP, in ordine alla fase stragiudiziale, così da imporre al danneggiato di interloquire unicamente con la propria impresa. Quanto precede, circa la diversa lettura da dare all’art. 149 CAP a seconda cioè che applicato alla fase stragiudiziale ovvero a quella propriamente giudiziale, risulta cruciale ai fini della controversia tra le parti e depone nel senso del mancato accoglimento del ricorso.

Decisione di rigetto dunque, che per ora si aggiunge alla gran parte delle decisioni dell'Arbitro in rcauto, in totale circa 25 ad oggi.

Avv. Luca PERINI


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