Arbitro assicurativo: coordinate e prime impressioni

L’AAS Arbitro Assicurativo, quale sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie, pienamente operativo dal 15 gennaio 2026, previsto dagli artt. 141, c. 7, del codice del consumo e 187. c. 1 del codice delle assicurazioni, istituito presso IVASS è uno strumento di risoluzione alternativa delle controversie (ADR), cioè una procedura stragiudiziale che consente di risolvere le controversie tra consumatori e imprese o intermediari assicurativi in modo rapido ed economico. Si aggiunge a negoziazione assistita e mediazione.
A differenza di quest’ultime, che sono obbligatorie ex lege, l’AAS viene scelta dall’interessato.
Ci si può rivolgere all’AAS solo se hai prima presentato un reclamo scritto all'impresa e/o all'intermediario, che hanno 45 giorni di tempo per risponderti. Se non hai avuto risposta o quella che hai ricevuto non ti soddisfa, hai 12 mesi di tempo dalla data di presentazione del reclamo per presentare ricorso all’AAS.
Ci si può rivolgere all’AAS solo se i fatti o i comportamenti che contesti si sono verificati – o ne sei venuto a conoscenza – entro i tre anni precedenti la data di presentazione del reclamo.
Può presentare un ricorso all’AAS il contraente, l’assicurato, il beneficiario di una polizza assicurativa; il danneggiato titolare di azione diretta nei confronti della compagnia, come ad esempio nei sinistri R.C. Auto; il cointestatario di una polizza e l’aderente a una polizza collettiva.
Si può presentare il ricorso per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà collegati a prestazioni e servizi assicurativi che derivano da un contratto di assicurazione, incluso il diritto al risarcimento del danno che sia conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento o della condotta dell’impresa di assicurazione e/o dell’intermediario assicurativo; l’inosservanza da parte dell’impresa di assicurazione e/o dell’intermediario assicurativo delle regole di comportamento (diligenza, correttezza, informazione e trasparenza) che disciplinano l’attività di distribuzione assicurativa.
Sono escluse dalla competenza dell’AAS le controversie relative a sinistri gestiti dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (FGVS) e del Fondo di Garanzia per le Vittime della Caccia (FGVC); questioni di competenza della CONSAP Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.; assicurazioni 'grandi rischi'.
L’AAS decide sui ricorsi che hanno ad oggetto esclusivamente l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà senza alcun limite di valore.
Al contrario, se con il ricorso chiedi anche la corresponsione di una somma di denaro, si sappia la competenza dell’AAS incontra specifici limiti di valore, differenti a seconda che si tratti di una polizza vita o una polizza danni.
Per le polizze dei rami vita, il limite di valore è di:
•   euro 300.000, se la controversia riguarda un contratto di assicurazione sulla durata della vita umana e le prestazioni oggetto del contratto siano dovute soltanto in caso di morte;
•    euro 150.000, negli altri casi.
Per le polizze dei rami danni, il limite è di euro 25.000.
Se la controversia riguarda il diritto al risarcimento del danno per responsabilità civile ed è promossa dal danneggiato titolare di azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazione, il limite è di euro 2.500. Su tali controversie l’AAS decide secondo equità. – da arbitroassicurativo.org.
L’ter della procedura è la seguente, con termini ivi indicati tutti perentori: entro il termine di 40 giorni dalla notifica del ricorso, l’impresa o l’intermediario trasmettono alla segreteria tecnica memoria di controdeduzioni unitamente alla documentazione utile per la decisione del ricorso;  la segreteria tecnica trasmette entro 5 giorni la memoria al ricorrente;  il ricorrente, entro 20 giorni, può inoltrare memoria di replica; la segreteria tecnica trasmette la memoria di replica all’impresa e all’intermediario entro il termine di 5 giorni; entro 20 giorni dalla ricezione questi ultimi possono presentare memoria di controreplica.
Il collegio, ricevuto il fascicolo, decide, con decisione motivata, a maggioranza dei componenti entro 90 giorni, termine che può essere prorogato per una sola volta dal collegio fino a ulteriori 90 giorni in caso di controversie particolarmente complesse.
Nelle controversie relative a contratti di assicurazione contro i danni (e anche quindi richieste di corresponsione di somme di denaro), il collegio, se ritiene accertato il diritto, liquida il danno o determina la prestazione dovuta, secondo equità, sulla base degli elementi a tal fine forniti dalle parti. L’impresa o l’intermediario danno esecuzione alla decisione entro 30 giorni dalla sua comunicazione e nei successivi 5 giorni trasmettono alla segreteria tecnica apposita documentazione; la mancata comunicazione dell’avvenuto adempimento equivale a inadempienza.
In caso di inosservanza, il mancato ottemperamento è pubblicata, a cura della segreteria tecnica dell’arbitro, in apposita sezione del sito internet dell’arbitro assicurativo per 5 anni. Entro 15 giorni dalla pubblicazione sul sito dell’arbitro assicurativo, l’impresa o l’intermediario ne danno pubblicità a loro volta per 6 mesi in apposita sezione della pagina iniziale del proprio sito internet.
Alcuni i dubbi da sciogliere.
Resta da verificare se l’arbitro assicurativo sarà in grado di ottenere risultati analoghi all’Arbitro bancario e per le controversie finanziarie, considerando la specificità delle controversie assicurative che spesso richiedono istruttorie e approfondimenti più complessi, soprattutto nei rami danni.
Al momento inoltre è operativo un solo Collegio.
Vi sono importanti limiti per valore delle domande risarcitorie r.c. danni.
L’esecuzione poi dei provvedimenti risarcitori infine permetterà di recuperare il credito?

 Ampio risalto invece all'interpretazione delle clausole contrattuali assicurative.

di avv. Luca PERINI

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